GiurisprudenzaCass, Sez. 1, n. 33153 del 7/10/2025, imp. B.M.
data 07/10/2025
L'accordo collusivo tra il finanziere e l'extraneus deve contemplare mezzi fraudolenti.
Sez. 1, Sentenza n. 33153 del 24/06/2025 Ud. (dep. 07/10/2025 ) Rv. 288568 - 01
Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: B.M. P.M. BELLELLI GIANCARLO ROBERTO. (Diff.)
Annulla senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 18/09/2024
547 - 001
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di collusione ex art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Integrazione - Requisiti dell'accordo - Apprestamento di mezzi fraudolenti - Necessità - Sussistenza - Mera evasione fiscale - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini dell'integrazione del reato di collusione tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383, è necessario che l'accordo abbia ad oggetto la "frode alla finanza", ossia contempli mezzi insidiosi o ingannatori volti ad eludere o sviare le attività istituzionali di accertamento e controllo della polizia tributaria, sicché non può consistere nel concorso in una mera omessa rappresentazione di fatti costitutivi di un'obbligazione tributaria per i quali vi è obbligo di dichiarazione. (Fattispecie relativa a militare della Guardia di finanza al quale si contestava unicamente di aver condotto in locazione un appartamento senza formalizzare alcun contratto, così consentendo ai locatori di evadere le imposte dovute in relazione ai corrispettivi percepiti).