th1Giurisprudenza

Cass., Sez. 1, n. 12096 del 2025, imp. B.W.

data 27/03/2025

Il delitto militare di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione.

Sez. 1, Sentenza n. 12096 del 20/11/2024 Ud. (dep. 27/03/2025 ) Rv. 287772 - 04

Presidente: MOGINI STEFANO.  Estensore: MAGI RAFFAELLO.  Relatore: MAGI RAFFAELLO.  Imputato: B.W. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 29/01/2024

608 REATI MILITARI   001 IN GENERE

PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - Segreto di carattere militare meritevole di tutela in sede processuale e tale da limitare la "discovery" - Possibilità della sua diretta derivazione da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale - Sussistenza - Conferma del vincolo da parte dell’Autorità che ha generato il documento segreto - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Limitazione della "discovery" processuale - Vizio degli atti di esercizio dell’azione penale - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.

REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Prova della inerenza dei documenti divulgati ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato - Deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne abbiano preso visione - Legittimità.

REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

In tema di procedimento penale militare, l'esistenza di un segreto di carattere militare, da tutelare anche in sede processuale e tale da limitare la "discovery" degli elementi di conoscenza coperti dal vincolo, può derivare, in via diretta, da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale (nella specie, la legge 10 novembre 1954, n. 1226, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951), senza che vi sia necessità di conferma del vincolo da parte dell'Autorità che ha generato il documento segreto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la disciplina legale di tale tipologia di segreto non è contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 124, in tema di segreto di Stato, trattandosi di istituti posti a tutela di beni giuridici distinti e aventi solo parziale identità di scopo).

In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, la limitazione della "discovery" processuale, derivante dalla necessità di preservare il segreto, non comporta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all'imputato.

In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, l'attinenza ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato dei documenti divulgati dall'imputato, non ostensibili processualmente, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, pur senza disvelare il contenuto specifico delle informazioni.

In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione. (Vedi: Sez. U, n. 7523 del 1983, Rv. 160247-01)