th1Giurisprudenza

Cass., Sez. 1, n. 20614 del 3/6/2025, imp. T.P.

data 03/06/2025

Una pronuncia della Suprema Corte sui rapporti tra le fattispecie di cui alla prima ed alla seconda parte del primo comma dell'art. 159 c.p.m.p.

Sez. 1, Sentenza n. 20614 del 02/04/2025 Ud. (dep. 03/06/2025 ) Rv. 288113 - 01

Presidente: MOGINI STEFANO.  Estensore: LANNA ANGELO VALERIO.  Relatore: LANNA ANGELO VALERIO.  Imputato: T.P. P.M. BELLELLI GIANCARLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 25/09/2024

608    008 

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MUTILAZIONE E SIMULAZIONE D'INFERMITA' - Simulazione d’infermità - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Caratteri - Indicazione.

In tema di reati contro il servizio militare, il reato previsto dall'art. 159, comma primo, seconda parte, cod. pen. mil. pace, che punisce la simulazione d'infermità funzionale alla sottrazione ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, richiede il dolo specifico, sicché l'azione del reo deve essere intenzionalmente diretta al fine della temporanea sottrazione all'obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all'espletamento di mansioni particolari d'arma o di specialità di corpo, inerenti allo "status" ricoperto dall'agente all'interno dell'organizzazione militare. (Conf.: Sez. 1, n. 458 del 1993, Rv. 196315 - 01).