GiurisprudenzaCass., Sez. U, n. 8193 del 9/3/2022, imp. B.G.
data 09/03/2022
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 13 c.p.p. non introduce una regola di riparto di competenza giurisdizionale, ma di giurisdizione.
Sez. U, Sentenza n. 8193 del 25/11/2021 Ud. (dep. 09/03/2022 ) Rv. 282847 - 01
Presidente: CASSANO M. Estensore: ROCCHI G. Relatore: ROCCHI G. Imputato: B.G. P.M. BLOCK M. (Parz. Diff.)
Annulla in parte con rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 16/12/2020
660 - 018 GIURISDIZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - Giurisdizioni speciali - Giudice militare - Connessione con reati comuni - Violazione dell'art.13 cod. proc. pen. - Difetto di giurisdizione - Art. 20 cod. proc. pen. - Applicabilità.
Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen.