Cass., Sez. U, n. 18621 del 2017, Conf. giur. in proc. Z.
data 14/04/2017
All'udienza davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare solamente il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Sez. U, Sentenza n. 18621 del 23/06/2016 Cc. (dep. 14/04/2017 ) Rv. 269585 - 01
Presidente: Canzio G. Estensore: Paoloni G. Relatore: Paoloni G. Imputato: Conf. giur. in proc. Z. P.M. Stabile C. (Conf.)
(Dichiara giurisdizione, App.Mil. Roma, 09/06/2015)
660 GIURISDIZIONE - 021 Giudice Militare
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Conflitto positivo tra giudice ordinario e giudice militare - Poteri della Corte di cassazione ai fini della designazione del giudice competente - Individuazione.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Conflitto di giurisdizione - Procedimento - Intervento del Pubblico Ministero - Procuratore Generale della Corte di cassazione o Procuratore Generale Militare - Individuazione - Procuratore Generale della Corte di cassazione.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Conflitto di giurisdizione - Sentenza che decide sulla giurisdizione - Effetti - Poteri del giudice designato di mutare la qualificazione giuridica del fatto ipotizzata dalla Corte di cassazione - Sussistenza - Limiti - Individuazione.
In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato).
All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.
La pronuncia risolutiva del conflitto di giurisdizione (e di competenza) è decisione incidentale dotata di effetti preclusivi (quanto alla giurisdizione e alla competenza) circoscritti al "thema decidendum" del conflitto, senza estendersi alla valutazione anche solo prognostica della fondatezza o meno delle imputazioni, il cui apprezzamento è riservato al giudice della cognizione di merito designato, che rimane libero di apprezzare il fatto e di mutarne anche la qualificazione giuridica ipotizzata dalla Corte regolatrice, con il solo limite di non poter qualificare il fatto "rebus sic stantibus" come appartenente alla competenza di altro giudice.