Cass., Sez. U, n. 31461 del 2006, imp. P.M.
data 22/09/2006
Sulla richiesta di benefici penitenziari relativamente a una pena inflitta da giudice militare deve sempre pronunciarsi il T.M.S., anche se il condannato ha perso lo status di militare.
Sez. U, Sentenza n. 31461 del 27/06/2006 Cc. (dep. 22/09/2006 ) Rv. 234145 - 01
Presidente: Marvulli N. Estensore: Carmenini SL. Relatore: Carmenini SL. Imputato: P.M. P.M. Rosin R. (Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.sorv.mil. Roma, 27 Aprile 2005)
563 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - 000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova.
Sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto che sia stato condannato dall'autorità giudiziaria militare è competente a provvedere, pur quando sia sopravvenuta la perdita della qualità di militare (nella specie, per collocamento in congedo), il tribunale militare di sorveglianza e non il tribunale di sorveglianza ordinario.