Presentazione 1/3Inaugurazione dell’anno giudiziario militare 2026
data 27/03/2026
Il testo scritto ed il video dell'intervento del Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari, Roberto GALASSO, alla Cerimonia solenne di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Militare 2026, tenutasi a Roma il 6 marzo 2026.
Rivolgo i miei saluti a tutte le Autorità civili e militari intervenute ai rappresentati dell’Avvocatura del libero foro, dell’Avvocatura di Stato e delle Camere penali militari, nonché a tutti i colleghi della magistratura militare e delle altre giurisdizioni presenti.
Un vivo ringraziamento al Consiglio della Magistratura Militare e al Presidente della Corte militare d’Appello, per aver concesso uno spazio all’Associazione Magistrati Militari che oggi, come Segretario, sono onorato di rappresentare.
Vorrei cominciare da una domanda che io stesso mi sono posto: perché, in questa cerimonia solenne, si dà spazio all’Associazione, che, in fondo, resta un ente privato, non rappresentativo di un’istituzione?
Mi pare che la risposta la si possa trovare in parole chiave come “associazionismo”, “pluralismo delle idee”, “confronto”, “dialogo con la politica”.
L’associazionismo costituisce il primo banco di prova del pluralismo delle idee e del confronto sano, il terreno elettivo della dialettica ed anche quello di esercizio psicologico e filosofico del limite dell’individuo e dell’accettazione della diversità.
L’Associazione, libera dal peso della veste istituzionale, può efficacemente rappresentare i problemi della giurisdizione, con l’augurio che la voce levata possa essere raccolta da chi ha l’auctoritas per intervenire.
In occasione del Congresso dell’A.M.M.I. dello scorso 3.2.2026, al Centro Alti Studi della Difesa, sono stato colpito da un’espressione, molto efficace, utilizzata dal Generale Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Dialogando intorno alle pressanti questioni relative all’approvvigionamento delle risorse destinate alla Difesa, soprattutto alla luce delle attuali contingenze e crisi geopolitiche, disse di essersi, da sempre, ispirato al principio per il quale “L’Industria è al servizio della Difesa e non è concepibile una difesa dell’Industria, fine a se stessa”.
Mi è sembrata un’incisiva analisi del principio di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
E allora vorrei chiedervi se noi, come magistratura associata, dovremmo continuare a concentrarci sulla “difesa della magistratura militare” o, piuttosto – come a me pare – se non sia il caso di cominciare a discutere, piuttosto, della “Magistratura militare a servizio della Difesa”.
Questa Associazione, non abdica al ruolo di protagonista del dibattito intorno al bene del Paese, pur senza voler assumere – come abbiamo dimostrato in altre occasioni – toni inutilmente oppositivi ed ispirati ad esigenze conservative, poco credibili.
Noi, come addetti ai lavori, crediamo che il bene della Giustizia, della Difesa e del Paese risieda principalmente nella razionalità organizzativa dell'attività giurisdizionale e si basi sulla profonda conoscenza, da parte dei magistrati speciali, del mondo regolato dalle leggi che applicano, al fine di assicurare indagini approfondite, processi rapidi e, con essi, la certezza del diritto e della pena.
Se l’obbiettivo della “Riforma Cartabia” (con la previsione, all’art. 335 c.p.p., di una specifica disposizione che àncora l’iscrizione nel registro degli indagati alla sussistenza di indizi seri) e quello della “Riforma Nordio”, in tema di abolizione del reato di abuso d’ufficio e, per quanto qui interessa, di modifica dell’art. 1051 del Codice dell’ordinamento militare (con la previsione di un automatismo nella sospensione della procedura valutativa del militare connesso non più al decreto che dispone il giudizio, ma ad una sentenza di condanna, ancorché non definitiva) è quello di evitare una destabilizzazione dell’azione amministrativa, laddove i processi siano destinati a concludersi con un nulla di fatto, avendo, però, già prodotto il danno della loro stessa pendenza, perché allora, poi, trascurare le potenzialità della giurisdizione militare, che ha sempre avuto tempo, risorse e capacità per istruire con particolare meticolosità e speditezza i procedimenti a carico degli appartenenti alle Forze Armate?
Neppure si trascura come, con alcune norme del “pacchetto sicurezza”, di recente introduzione (d.l. n. 23 del 24.2.2026) il Governo abbia modificato, ulteriormente, l’art. 335 c.p.p., introducendo il comma 1 bis 1, prevedendo l’istituzione di un nuovo registro ove curare “l’annotazione” delle notizie relative a fatti rispetto ai quali risulti, evidentemente, la sussistenza di una causa di giustificazione.
Ora, a me pare evidente che la norma rappresenti più che altro, un messaggio di vicinanza agli operatori di polizia, quasi a volerli rassicurare del fatto che non saranno considerati “indagati” per aver semplicemente compiuto il proprio dovere.
In realtà, infatti, saranno comunque loro riconosciute le stesse garanzie partecipative dell’indagato e il pubblico ministero non potrà comunque archiviare direttamente il procedimento, dovendo formulare una richiesta al giudice per le indagini preliminari, come già avviene.
L’unica norma realmente innovativa è quella che impone termini stringenti per la chiusura del procedimento, perché la sua stessa pendenza costituisce, in sé, un danno, soprattutto per le carriere pubbliche.
Salutiamo pure con favore la vicinanza alle Forze dell’ordine, ma ancora una volta mi chiedo perché stiamo assistendo ad un proliferare di norme che intendono tutelarne l’operatività, senza, però, discutere ancora di allargamento della giurisdizione militare a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione commessi da appartenenti alle Forze Armate.
Non è forse concepita la specialità del giudice quale forma di garanzia per il buon andamento dell’Amministrazione Difesa, da un lato, e per l’indagato/imputato militare dall’altro?
Quanti procedimenti danneggiano, nello stesso tempo, l’Amministrazione Difesa, perché definiti per prescrizione, e l’imputato, perché comunque assoggettato alla graticola del giudizio per un tempo estremamente lungo?
Quante volte l’approfondimento della magistratura militare recupera pezzi di giurisdizione che fisiologicamente ed incolpevolmente (visto il carico del ruolo) risultano sacrificati nella cognizione del giudice ordinario?
Salutiamo con estremo favore la predisposizione del non paper del Ministro CROSETTO.
Una pubblicazione notevole che ha il merito di aver sviscerato, quasi come un Testo Unico, il tema delle cc.dd. “minacce ibride”, del nuovo modo di “fare la guerra”, del ricorso ai cc.dd. proxy, a soggetti formalmente non riconducibili ad uno Stato, le cui condotte, tuttavia, sono in grado di condizionare l’andamento economico dei Paese (si pensi alla vicenda relativa al North Stream, agli atti di pirateria nel Mar Rosso e alle conseguenze connesse ai problemi di approvvigionamento delle risorse energiche e del commercio) e a tutte quelle forme di destabilizzazione degli assetti democratici, attraverso campagne di boicottaggio o di falsificazione, anche mediante il ricorso all’intelligenza artificiale, in grado di mistificare la realtà e di minare i processi di elezioni democratica, condizionando l’opinione pubblica.
Salutiamo con favore l’iniziativa di mettere a sistema condotte che sfuggono al tradizionale concetto di guerra in senso cinetico, quale uso della forza.
Ma potremo dirci contenti davvero soltanto se il Legislatore ed il Governo metteranno mano, seriamente, alle norme che quella guerra regolano.
Vi è incertezza sulla natura e sulla portata delle regole di ingaggio, da osservare sui teatri operativi, e queste stesse regole, rispondendo ad esigenze di equilibrio politico-diplomatico, si dimostrano inadeguate a dotare i nostri militari di uno strumentario adeguato ad affrontare situazioni di pericolo.
Se pensiamo a un testo per legittimare l’uso della forza, pensiamo anche alle norme per tutelare adeguatamente i nostri militari!
Se ancora si dubita dell’applicabilità delle norme di diritto umanitario, di cui agli artt. 165 ss. del codice penale militare di guerra, anche in mancanza della dichiarazione dello stato di guerra, per le missioni all’estero, dopo l’entrata in vigore della legge n. 145/2016 (che ha stabilito l’applicabilità del codice penale militare di pace per tutte le missioni all’estero, generando il dubbio che quella stessa legge integri la normativa organica, richiamata dal comma 3 dell’art. 165 c.p.m.g., attesa per decretare la cessazione di efficacia della disposizione di cui al co. 1 della disposizione) sembra impossibile negare che ci sia un problema.
Un problema, peraltro, davvero immenso è che non siamo giurisdizionalmente attrezzati alla guerra, vigendo un ordinamento giudiziario militare (per la guerra) del tutto incostituzionale, perché violativo del principio di indipendenza del magistrato (con tribunali composti da militari nominati dal “Comandante Supremo” e giudici togati in minoranza che rispondono allo stesso).
Sempre al Congresso, è emersa la nostra totale inadeguatezza normativa rispetto ai crimini internazionali. Le norme di cui disponiamo non bastano, perché non contemplano il c.d. “elemento di contesto”, che consente di perseguire condotte altrimenti impunite.
Non sapremmo come rispondere a condotte diffuse nell’attuale contesto internazionale, come la riduzione alla fame delle popolazioni impiantate in territori occupati (starvation), le uccisioni di massa rispetto alle quali risulti impossibile individuare degli esecutori materiali, considerati, peraltro, i limiti alla procedibilità per ragioni di prescrizione o di immunità.
E, sullo sfondo, c’è una Corte internazionale penale che ha autorità per giudicare, sia pur in via sussidiaria, e Stati dotati di uno strumentario giuridico (in attuazione dello Statuto di Roma istitutivo della Corte internazionale) che potrebbero trovarsi a processare condotte in danno di cittadini, civili e militari, italiani o ascrivibili ai nostri militari.
Ed ancora una volta, di fronte ad una situazione geopolitica di alta tensione, naufragano o restano sospesi disegni di legge che si erano fatti carico di affrontare la questione. Penso a:
il disegno di legge n. 243/2022 ad iniziativa dei senatori RAUTI e MALAN, per l’introduzione, nei codici penali militari, di fattispecie di reato corrispondenti alla violenza privata, alla violenza sessuale e agli atti persecutori;
il disegno di legge n. 663/2023, ad iniziativa della senatrice MAIORINO, in materia di introduzione di reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nel codice penale militare di pace;
il disegno di legge n. 1220/2024, ad iniziativa del senatore IANNONE, per l’allargamento della giurisdizione militare a tutti i reati commessi dai militari nei confronti del servizio, dell’Amministrazione militare o di altro militare e in materia di applicazione della legge penale militare di guerra in ogni caso di conflitto armato anche in mancanza di una dichiarazione dello stato di guerra;
il disegno di legge n. 1135/2024 ad iniziativa della senatrice CAMPIONE ed altri, presentato il 9.5.2024 in materia di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato o come strumento di guerra.
E mentre i predetti disegni di legge galleggiano, i deputati BOLDRINI, BRAGA, AMENDOLA, BAKKALI, BERRUTO, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, EVI, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, LAI, LAUS, MALAVASI, MARINO, PORTA, PROVENZANO, ROGGIANI, ROMEO, ROSSI, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, STEFANIZZI e VACCARI hanno articolato una proposta di legge per l’approvazione di un codice dei crimini internazionali (presentata il 18 luglio 2025) che sottrae alla cognizione elettiva della giurisdizione militare i crimini internazionali, per affidarli alle cure del giudice ordinario.
Intanto, resta sostanzialmente sospeso l’esame della richiesta che questa Associazione ha indirizzato al Ministro CROSETTO, affinché provveda, con somma urgenza, all’immediata indizione di un bando di concorso, eventualmente per titoli, secondo la normativa vigente, per il reclutamento di nuovi magistrati militari, viste le attuali scoperture e gli imminenti pensionamenti.
Ciò che preme, dunque, è sottolineare la necessità di risposte coerenti agli obbiettivi proclamati, la necessità di completare un cammino, senza finire il quale resterebbe soltanto un contenitore, bello ma sostanzialmente vuoto.
Non sarebbe coerente mettere mano a riforme finalizzate ad efficientare la giurisdizione ordinaria, da un lato, con l’impiego di addetti all’Ufficio del processo che ormai minutano ogni tipo di provvedimento, di giudici e viceprocuratori onorari e non attribuire, poi, alla cognizione specializzata dei magistrati militari “togati” una più ampia quota di reati commessi dai militari, che pur contribuiscono a gravare gli stessi ruoli che si cerca diversamente e meno professionalmente di alleggerire.
Non sarebbe coerente la preoccupazione di salvare innocenti, appartenenti alle forze di polizia, dal rischio di processi lunghi e di esito incerto, introducendo la nuova annotazione preliminare, e non affidare, poi, alla speditezza e meticolosità della magistratura militare quei procedimenti e le sorti dei militari che ne vengano coinvolti.
Non sarebbe coerente mettere a sistema i nuovi concetti di guerra e minaccia ibrida, da un lato, e disinteressarsi della normativa in materia di crimini internazionali, diritto umanitario e ordinamento giudiziario militare.
Non sarebbe coerente battersi per la “Difesa” e lasciare un’emorragia letale nella magistratura militare, servente al buon andamento di quella fondamentale Amministrazione, non provvedendo all’indizione immediata di un bando per il reclutamento del personale di magistratura.
Grazie e buon anno giudiziario a tutti voi!