th1Giurisprudenza

"Nonnismo" e giurisdizione militare

data 28/10/1999

La Corte di Cassazione si è espressa sull'argomento in due casi: nel primo, negando la giurisdizione militare (sentenza Quercia, n. 4139/1995); nel secondo, dichiarandola (sentenza Chioni, n. 5074/1999).

Sono riportate le massime delle due sentenze e, di seguito, il testo della sentenza n. 5074/1999:

  

SEZ. 1, SENTENZA N. 4139 DEL 31/01/1995 UD. (DEP. 14/04/1995 ) RV. 200792

Presidente: Franco G. Estensore: Campo S. Imputato: P.M. in proc. Quercia. P.M. Bonagura. (Conf.)

(Rigetta, Trib. Mil. La Spezia, 25 maggio 1994).

Reati militari - Reati contro la disciplina militare - In genere - Fenomeni di cosiddetto nonnismo - Violenze contro un inferiore - Ravvisabilità - Esclusione - Configurabilità di reati diversi - Sussistenza.

In ambito militare, i comportamenti violenti connessi al fenomeno del cosiddetto "nonnismo" non sono costitutivi del reato di cui all'art. 195 cod. pen. mil. pace (violenza contro un inferiore) in quanto non sono posti in essere per motivazioni inerenti al servizio e alla disciplina militari, non rientrando in tale nozione comportamenti siffatti, ne' essendo essi tali da turbare l'ordinato svolgersi del rapporto gerarchico, alla cui sola tutela presiede la norma in esame. Le predette condotte possono essere perseguite a norma di altre disposizioni del codice penale militare di pace (reato di percosse di cui all'art. 222 cod. pen. mil. pace) ovvero del codice penale ordinario (violenza privata prevista dall'art. 610 cod. pen.), ricorrendone le rispettive condizioni, ma non possono essere sussunte sotto una delle figure di reato di cui ai Capi terzo e quarto del Titolo terzo del Libro secondo del cod. pen. mil. pace, non incidendo sull'oggetto giuridico protetto da dette norme.

 

 SEZ. 1, SENTENZA N. 5074 DEL 21/09/1999 CC. (DEP. 28/10/1999) RV. 214423

Presidente: Pirozzi E. Estensore: Silvestri G. Imputato: Chioni. P.M. Siniscalchi A. (Conf.)

(Dichiara competenza).

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE - Sussistenza della giurisdizione - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

 La giurisdizione dei giudici militari in tempo di pace è subordinata a un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi. (Fattispecie relativa ad ordine, impartito da un superiore a un inferiore a titolo di punizione per un'infrazione commessa sul servizio, di eseguire flessioni sulle braccia, nel quale la S.C. ha ritenuto configurabile il reato previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, e non il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.).

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - IN GENERE -Violenza mediante maltrattamenti - Nozione di maltrattamenti.

Ai fini  della configurabilità del delitto di violenza mediante maltrattamenti previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, nel generico termine di maltrattamenti vanno compresi non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra percosse e ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l'incolumità personale, o che consistono in fatti cd. di ingiuria reale che si sostanziano comunque in una condotta oltraggiosa.

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SEZ. 1, SENTENZA N. 5074 DEL 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21.9.1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 5074
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N. 12538/1999
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
sul conflitto di giurisdizione sollevato da: 
PRETURA LA SPEZIA - CONFLITTO - 
nel procedimento a carico di: 
1) CHIONI GIUSEPPE n. il 27.01.1952 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Siniscalchi il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale Militare di La Spezia. 
OSSERVA

Con sentenza del 7.7.1995, il Tribunale Militare di La Spezia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla cognizione del reato di violenza ad inferiore aggravato (artt. 195, comma 1, 47 n. 3 c.p.m.p.) contestato a Chioni Giuseppe perché in data 3.8.1993, quale capo di prima classe in servizio presso Marinumi - distaccamento di Vallegrande, durante il servizio e per cause attinenti al servizio e alla disciplina, usava violenza mediante maltrattamenti ad un inferiore, marinaio Zollino Gianluca, intimando al marinaio Batia Antonio di fare eseguire flessioni sulle braccia al predetto inferiore, ordine che veniva eseguito sottoponendo lo Zollino agli esercizi predetti. A giustificazione della pronuncia, il tribunale militare osservava che dalla semplice lettura del capo di imputazione il fatto risulta sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p. e non in quella prevista dall'art. 195 c.p.m.p. Con provvedimento del 10.3.1999, il Pretore di La Spezia rilevava conflitto negativo di giurisdizione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito affermando la giurisdizione del Tribunale Militare di La Spezia. Per la distinzione dei rispettivi ambiti delle giurisdizioni, ordinaria e militare, l'indagine deve muovere dall'art. 103, comma 3 della Costituzione, a norma del quale i tribunali militari in tempo di pace "hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate". Sulla scia della uniforme giurisprudenza della Corte Costituzionale, è stato precisato che il citato art. 103, comma 3 Cost. segna i confini della giurisdizione penale militare e ne delimita la portata, nel senso che essa costituisce giurisdizione eccezionale, circoscritta entro tassativi limiti, rispetto a quella ordinaria, che, per il tempo di pace, resta la giurisdizione normale (cfr. sent. n. 207/87, n. 206/87, n.113/83, n. 81/80).

Inoltre, è stato precisato che dal disposto dell'art. 103 Cost. emerge inequivocamente che la giurisdizione dei giudici militari in tempo di pace è subordinata ad un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, e l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze Armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi (Corte Cost., 10 novembre 1992, n. 429). Nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti quale giudice regolatore degli ambiti delle diverse giurisdizioni, questa Corte ha costantemente seguito i criteri sopra indicati, rilevando che l'esistenza del predetto limite obiettivo, coessenziale alla giurisdizione militare, è confermata dalla disposizione di cui all'art. 8 della l. 23.3.1956, n. 167, con cui è stata abrogata la norma che, all'art. 264 c.p.m.p., demandava ai tribunali militari la cognizione dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari a danno del servizio militare o dell'Amministrazione militare o in altre particolari condizioni: con la conseguenza che, nel vigente sistema normativo, la giurisdizione dei tribunali militari è rigorosamente circoscritta alla cognizione dei reati militari, vale a dire - secondo la definizione datane dall'art. 37, comma 1 c.p.m.p. - delle violazioni delle leggi penali militari, sanzionate con una pena militare (Cass., Sez. I, 31 maggio 1994, P.G. Mil. in proc. Garro).

Ciò posto, dall'applicazione di tali principi si evince che nel caso di specie il fatto contestato al Chioni - nei termini nei quali risulta enunciato nel capo di imputazione - rientra nella giurisdizione penale militare. Invero, premesso che non sono affatto in discussione la qualità di militare sia del soggetto attivo del reato che del soggetto passivo e il compimento della condotta durante l'espletamento del servizio militare, per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare, deve sottolinearsi che il fatto attribuito all'imputato è stato qualificato come delitto ex art.195, comma 1 c.p.m.p. per avere usato "violenza mediante maltrattamenti ad un inferiore" e che, a norma dell'art. 43 c.p.m.p., "agli effetti della legge penale militare sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi". E con specifico riguardo all'ipotesi di violenza mediante maltrattamenti nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che sotto il generico termine di maltrattamenti di cui all'art. 43 c.p.m.p. vanno compresi, non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra le percosse e le ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l'incolumità personale, o che consistono in fatti c.d. di ingiuria reale che, comunque, si sostanziano in una condotta oltraggiosa (Cass., Sez. I, 8 novembre 1989, Grassi ed altro).

Nel caso in esame il fatto contestato (ordine di eseguire flessioni sulle braccia per punire un errore commesso durante il servizio di guardia) risulta, dunque, riconducibile nella norma incriminatrice di cui all'art. 195, comma 1, c.p.m.p., nella forma della violenza mediante maltrattamenti, ditalché non è conferente il riferimento al delitto di violenza privata, punito dalla legge penale comune all'art. 610 c.p., rispetto al quale risulta prevalente la fattispecie delineata dalla legge penale militare, data la presenza di elementi specializzanti, consistenti nella qualità di militare dell'imputato e della parte offesa, legati da un rapporto gerarchico, e nell'oggettività giuridica del reato militare, la cui offensività investe, oltre alla persona del soggetto passivo, l'ordine e la disciplina militare, concretandosi in una forma di abuso di autorità.

In conclusione, risolvendo il conflitto negativo, deve dichiararsi che la giurisdizione appartiene al tribunale militare.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la giurisdizione del Tribunale Militare di La Spezia. Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999