th1Documenti

Giustizia e Costituzione

data 04/03/2016

L'intervento del prof. Antonio Scaglione -Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare- in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2016

In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario militare, il prof. Antonio Scaglione -Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare- ha tenuto una significativa relazione, toccando altresì il rapporto tra Costituzione e giustizia militare:

"...Nel breve tempo a mia disposizione intendo soffermarmi, anzitutto, sul tema della riforma della giustizia militare “annunciata”, ma, purtroppo, non ancora realizzata. Si tratta, ovviamente, di riflessioni rivolte agli Organi – Governo e Parlamento – che hanno la competenza esclusiva ad attuare il progetto riformatore. Lo scorso anno, in questa stessa sede, esaminai le due prospettive di riforma che allora erano e che sono ancor’oggi all’esame del Parlamento: la prima nel senso della abolizione della giurisdizione “speciale” militare e della sua confluenza, per il tempo di pace, nell’alveo più generale della giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle sezioni specializzate; la seconda, invece, nel senso della ulteriore riduzione degli attuali organi giudiziari militari, dopo quella già attuata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge finanziaria 2008); riduzione ancora una volta motivata con l’argomento dell’austerità e del contenimento della spesa pubblica in un contesto di perdurante crisi economica.

Non si registrano, a tutt’oggi, significativi passi avanti dell’iter di riforma. L’unica novità è costituita dal cosiddetto “Libro bianco” della Difesa 2015, nel quale, alla pagina 58, si legge: “Per quanto attiene alla amministrazione della giustizia militare il Governo intende perseguire lo sforzo di efficienza del sistema e di razionalizzazione, studiando anche la possibilità di forme idealmente evolute basate sul principio di unità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi in tempo di pace di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”.

Condivido pienamente l’obiettivo di razionalizzazione e di efficienza della giustizia militare. Ribadisco, però, che, alla luce della progressiva erosione della sfera di giurisdizione dei Tribunali militari, la strada da seguire dovrebbe essere quella della riforma del diritto penale militare, tenendo ovviamente conto, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, dei limiti rigorosi stabiliti dall’art. 103 comma 3 Cost., del criterio di ragionevolezza e del necessario requisito della lesione di interessi militari; parametro quest’ultimo da intendere nel senso della presenza, laddove si tratti di reati che offendono beni comuni, di un profilo, concorrente o significativo, di tutela di interessi militarmente rilevanti.

La vigente normativa penalistica militare è infatti ormai vetusta e non appare più rispondente alle esigenze e ai compiti delle Forze armate nell’attuale contesto soprattutto internazionale, connotato da gravi conflitti armati e, quindi, dal rilevante incremento delle missioni militari all’estero, nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Nato.

Ponendosi in questa prospettiva, l’Associazione nazionale dei magistrati militari ha recentemente rivolto un appello al Legislatore, formulando una articolata proposta di riforma del codice penale militare di pace anche al fine di evitare la duplicità di procedimenti penali, comuni e militari, che, spesso, si registra nella prassi giudiziaria.

Con riferimento invece alla ipotesi di abolizione della giurisdizione speciale militare, si deve anzitutto osservare che la nostra Costituzione ha strutturato una complessa architettura nella quale il principio di unità della giurisdizione, da intendersi nel senso che tutte le funzioni giurisdizionali siano di competenza di unica magistratura, connotata da garanzie di indipendenza e imparzialità, convive con la previsione di alcune giurisdizioni speciali con riferimento a determinate tipologie di controversie.

Infatti, la stessa Carta costituzionale, pur proclamando, da un lato, il principio di unità della giurisdizione e, per il futuro, il divieto di istituzione, non solo di giudici straordinari, ma anche di giudici speciali, ha attribuito espressamente, dall’altro, funzioni giurisdizionali anche a giudici non istituiti o regolati dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Le relative previsioni riguardano, con riferimento al settore penale, la Corte costituzionale in composizione integrata (artt. 134 e 135 Cost.) e i “Tribunali militari” di cui all’art. 103, comma 3, della Costituzione, organi nettamente distinti da quelli della giurisdizione ordinaria, ma dotati - come statuisce a sua volta l’art. 108 comma 2 Cost., delle stesse garanzie di indipendenza, di imparzialità e di soggezione soltanto alla legge.

In altri termini, la Costituzione ha riconosciuto plurime espressioni di giurisdizione penale, individuate sia nella giurisdizione ordinaria, sia nelle due giurisdizioni speciali della Corte costituzionale e dei Tribunali militari (e, ovviamente, degli altri organi giudicanti della giustizia militare), che sono e restano quelle già indicate nella stessa Carta.

Ne consegue che, nonostante l’opinione contraria di alcuni giuristi, l’abolizione degli organi giudiziari militari e la loro confluenza nella giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle sezione specializzate, dovrebbero essere attuate mediante legge costituzionale secondo il meccanismo di revisione delineato dall’art. 138 della stessa Costituzione.

Il limitato tempo a disposizione non mi consente di soffermarmi sulle ragioni che inducono a mantenere la giurisdizione speciale militare anche in tempo di pace. Mi limito, pertanto, a ribadire che l’abolizione dei Tribunali militari e della Corte militare di appello, nonché di tutti gli uffici del pubblico ministero militare, determinerebbe, nella prassi giudiziaria, l’estensione al processo penale militare delle gravi criticità e disfunzioni della giustizia ordinaria, e, soprattutto del cosiddetto “male oscuro” della lentezza delle procedure e dell’accumulo di processi inevitabilmente destinati alla prescrizione, sin dalla fase delle indagini preliminari.

In altri termini, risulterebbero sicuramente compromesse le garanzie fondamentali che devono essere osservate in ogni processo: anzitutto, il principio di obbligatorietà dell’azione penale, nonché la ragionevole durata e l’efficienza, componenti essenziali del giusto processo di cui all’art. 111 comma 2 della Costituzione. Rischierebbe altresì di essere messa in crisi l’effettività della tutela dei valori della disciplina e del servizio delle Forze armate. Forze armate, che – come il Presidente della Repubblica, prof. Sergio Mattarella, ha affermato, il 21 dicembre 2015, nel suo Discorso alla Alte cariche dello Stato – servono la Repubblica “con dedizione e spirito di Patria”, svolgendo anche “un compito di pace apprezzato in tutto il mondo e sono motivo di onore per l’intero Paese”.

Ed ancora, garantire la Costituzione – richiamando sempre le parole del Presidente della Repubblica – significa, tra l’altro, che “si possa ottenere giustizia in tempi rapidi”. E sicuramente, l’attuale sistema della giustizia militare assicura che, nel più breve tempo possibile e nel rispetto di tutte le garanzie, sia assicurata la assoluzione degli innocenti e la punizione dei colpevoli. Infine, la pluralità delle giurisdizioni – come il Presidente del Consiglio di Stato ha recentemente affermato - “rafforza la capacità del sistema di fare fronte alla complessità della società” in una prospettiva di “unità funzionale, non organica, della giurisdizione”. "

E' possibile leggere l'intera relazione a questo link , o anche sull'estratto della rivista Giustizia penale del 2016.

Le argomentazioni del prof. Scaglione riprendono quelle già enunciate dal prof. Pierpaolo Rivello, Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione, sulla rivista Giustizia penale del 2015, nonchè quelle espresse a suo tempo (nel 2007), ma sempre attuali, dal prof. Giuseppe de Vergottini sulla rivista Forum costituzionale e da vasta parte della dottrina nel corso del tempo (si veda ad esempio l'opinione del prof. Massimo Siclari su Cassazione penale, 1997).